Qualche aggiornamento: stamane sono stato in camera di commercio dove più o meno è stato riassunto quanto detto qui un po' da tutti.
Nello specifico:
Si qualsiasi parola viene accettata per la registrazione (la copertura ha in effetti valore all'atto di deposito della domanda) fino a prova contraria. Quindi come ventilato in teoria domani si può andare e registrare ad esempio il marchio "scarpe da calcio" e dal giorno dopo chiedere ai vari produttori di eliminare la parola, ovviamente non per email ma attraverso azione legale. Il buon senso ci lascia intendere che il giudice con tutta probabilità vieterà di depositare quel marchio perchè di uso comune.
Esiste giurisprudenza riguardo il preuso e la possibilità di registrazione di un marchio già usato da terzi.
"In caso di un uso precedente da parte di terzi di un marchio non registrato (nel mio caso in uso dal 2006 e registrato dal tizio a febbraio 2010) che non importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno il diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini di pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
Il decreto legge 10 febbraio 2005 n.30 esclude la registrabilità di segni già noti come marchi o altri segni distintivi, se detta notorietà sia estesa a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso (nel caso specifico la parola micromagia è nota ed usata a livello nazionale da decenni).
Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 14342del 26 settembre 2003) ha affermato che: "Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esecutivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione".
Infine da una sentenza del Tribunale di Roma sez IX (n.17493 del 19 agosto 2009) apprendiamo che: "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o la confezione di esso purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli altre imprese. La norma intende impedire il monopolio dello sfruttamento di espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto ovvero una funzione alla qualeun prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato. Pertanto la norma sul presupposto che la protezione esclusiva di un segno debba premiare il suo autore per l'originalità di cui ha saputo connotarlo, vieta che tale premio venga attribuito a chi, senza alcun apporto di originalità, pretenda di togliere ai suoi concorrenti la libertà di usare espressioni utilizzate per indicare genericamente un prodotto (nel caso specifico la parola micromagia non indica alcun prodotto), ovvero per descrivere una funzione tipica, senza che da tale uso derivi alcuna aspettativa particolare connessa alla individuazione del produttore da parte del mercato.
Alla luce di tutto questo, non è revocabile in dubbio che il marchio di fatto riceva ampia tutela civile, penale e amministrativa, purchè rispetti i requisiti previsti dalla normativa speciale contenuti nel codice della proprietà industriale.