Navigazione

    Privacy - Termini e condizioni
    © 2020 Search On Media Group S.r.l.
    • Registrati
    • Accedi
    • CATEGORIES
    • Discussioni
    • Non letti
    • Recenti
    • Hashtags
    • Popolare
    • Utenti
    • Stream
    • Interest
    • Categories
    1. Home
    2. lorenzo.dec
    3. Discussioni
    L

    lorenzo.dec

    @lorenzo.dec

    • Profilo
    • Chi segue 0
    • Da chi è seguito 0
    • Discussioni 5
    • Post 51
    • Migliore 0
    • Gruppi 0
    Iscrizione Ultimo Accesso
    Località Matera Età 52
    0
    Reputazione
    51
    Post
    0
    Visite al profilo
    0
    Da chi è seguito
    0
    Chi segue
    User

    badges

    0
    Bookmarks
    0
    Voti
    0
    Ringraziamenti
    0
    Miglior risposte
    Inizia una nuova discussione
    di cosa vuoi parlare?

    Discussioni create da lorenzo.dec

    • Topic
      Post
      View
      Votazioni
      Post
      Attività
    • L

      L'Agenzia delle Entrate non risponde dopo 30 gg
      Consulenza Legale e Professioni Web • • lorenzo.dec  

      17
      2229
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      17
      Post

      L

      Grazie per la precisazione. Ad ogni modo ho saputo tramite il commercialista che ad altri suoi assistiti è stato erogato il rimborso. Altre pratiche le hanno lavorate, vorrei almeno sapere se con la mia ci sono problemi. A gennaio l'ufficio territoriale mi disse di aspettare aprile, ora siamo a luglio.
      Ciò non toglie però che non rispondere al telefono e nemmeno ad una banale di richiesta di informazioni inviata tramite pec equivale ad essere strafottenti e sciatti.

    • L

      Disdetta contratto di locazione abitativo e pagamento dei canoni
      Consulenza Legale e Professioni Web • • lorenzo.dec  

      12
      724
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      12
      Post

      L

      L'ultima volta hai avuto ragione, spero per me che stavolta non sia così.

    • L

      Diffamazione, ingiuria e calunnia: quando si configura il reato?
      Consulenza Legale e Professioni Web • • lorenzo.dec  

      2
      752
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      2
      Post

      L

      Diffamazione.
      Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2).
      Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4).
      Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6).
      Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64] (7) (8).

      (1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
      (2) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
      (3) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
      (4) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
      (5) Sulla diffamazione a mezzo stampa, vedi il D.Lgs.C.P.S. 3 marzo 1947, n. 156, e l'art. 13, L. 8 febbraio 1948, n. 47. Vedi, inoltre, l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
      (6) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
      (7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 42 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.
      (8) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

      Ingiuria.
      Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343] presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica (2), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
      La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (3) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
      Le pene sono aumentate [c.p. 64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (4) (5).

      (1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
      (2) Vedi l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia di bancoposta e di telecomunicazioni.
      (3) Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
      (4) La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
      (5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

      Calunnia (1).
      Chiunque, con denuncia 333 c.p.p.], querela 336 c.p.p.], richiesta 342 c.p.p.] o istanza 341 c.p.p.], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale (2), incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      La pena è aumentata 64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
      La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte] (3).

      (1) Per un particolare aumento delle pene, si veda art. 16 septies, c. 7, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., in L. 15 marzo 1991, n. 82.
      (2) L'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237 ha introdotto, dopo le parole «o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne», le parole: «o alla Corte penale internazionale».
      (3) In ordine alla pena di morte, si veda nota sub art. 9.

    • L

      Presupposti per lo sfratto
      Consulenza Legale e Professioni Web • • lorenzo.dec  

      54
      4653
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      54
      Post

      L

      Il termine indicato nella diffida (15 gg) è abbondantemente scaduto e il locatario, oltre a continuare a non pagare, non ha saldato le mensilità arretrate e non ha nemmeno contattato me o il mio avvocato.
      Con la diffida gli è stato intimato di pagare quanto dovuto, pena la risoluzione immediata del contratto. Vista la situazione, posso rivolgermi ai carabinieri per riavere le chiavi dell'immobile oppure lo sfratto dev'essere convalidato dal giudice? Per quanto mi riguarda, non avendo avuto notizie né visto l'ombra di 1 euro, il contratto è cessato così come prevede la diffida (inviata con raccomandata a/r).

    • L

      Salve
      Presentati alla Community • • lorenzo.dec  

      5
      255
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      5
      Post

      marcocarrieri

      Ciao e benvenuto nel Forum GT.