Effettivamente è abbastanza assurdo....comunque vedi Circolare 17 del 2005.
Scontrini per ticket farmaceutici
D. Le  istruzioni  ministeriali  per  la  compilazione della dichiarazione dei
redditi prevedono  che  per  il  riconoscimento  della  detrazione  per questa
tipologia di  spesa  medica  il  contribuente debba esibire lo scontrino della
farmacia unitamente alla copia della ricetta del medico.
I contribuenti,   ancorche'  abbiano  effettivamente  sostenuto  la  spesa  in
presenza di  ricetta  medica,  non  sempre  sono  in  grado  di  presentare la
documentazione completa   (non  possiedono  la  fotocopia  della  ricetta  del
medico trattenuta dalla farmacia).
Si chiede  di  poter  considerare questi scontrini alla stregua dei farmaci da
banco, in  quanto  la spesa e' comunque sostenuta per una necessita' sanitaria
del dichiarante  o  dei  familiari  fiscalmente  a  carico,  e quindi di poter
autocertificare questa  condizione  tenendo  conto  dell'obbligatorieta' della
presentazione della  ricetta  medica  alla  farmacia  per  ricevere il farmaco
prescritto pagando solo il relativo ticket.
R. Le  istruzioni  alla  compilazione  della  dichiarazione dei redditi (730 e
UNICO persone  fisiche)  precisano  che  ai  fini della detrazione delle spese
sostenuta per  i  ticket,  la  documentazione  necessaria  e' costituita dalla
"fotocopia della  ricetta  rilasciata  dal  medico di base  in unico esemplare
corredata dallo  scontrino  fiscale  rilasciato dalla farmacia, corrispondente
all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta".
Si ritiene  che  in  mancanza della fotocopia della ricetta non sia possibile,
quindi, fruire della detrazione della spesa.