Navigazione

    Privacy - Termini e condizioni
    © 2020 Search On Media Group S.r.l.
    • Registrati
    • Accedi
    • CATEGORIES
    • Discussioni
    • Non letti
    • Recenti
    • Hashtags
    • Popolare
    • Utenti
    • Stream
    • Interest
    • Categories
    1. Home
    2. roy12
    3. Post
    R

    roy12

    @roy12

    • Profilo
    • Chi segue 0
    • Da chi è seguito 0
    • Discussioni 2
    • Post 10
    • Migliore 0
    • Gruppi 0
    Iscrizione Ultimo Accesso
    0
    Reputazione
    10
    Post
    0
    Visite al profilo
    0
    Da chi è seguito
    0
    Chi segue
    User Newbie

    Post creati da roy12

    • RE: Registro Carico-scarico Rifiuti

      @immodesto said:

      Per il registro creato da te a mezzo tuo software non hai problemi. Noi ci siamo fatti un bel programmino in Access per la gestione dei registri di carico/scarico, utilizzando normali fogli A4 che portiamo a vidimare prima di utilizzare. Ti ribadisco, la legge è chiara (per modo di dire..), le motivazioni te le ho elencate. Se qualcuno ti ha detto di non vidimare il registro se ne deve prendere le responsabilità quando e se (ribadisco se) ti verranno a fare un controllo.

      Ciao.
      Ciao.

      Beato tu che hai il bel programmino 😄 comunque ognuno è libero di agire come vuole certo che se posso eliminare un po' di burocrazia e ho il benestare di un ente qualificato non mi faccio scrupoli anche se ci fosse qualche dubbio di interpretazione, penso che ci sono prima molti altri grossi problemi esempio studi di settore e li si che sono ******** amari 😮
      ciao.

      roby

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12
    • RE: Registro Carico-scarico Rifiuti

      @immodesto said:

      Il Dlgs 152/06 è in vigore ma l'articolo 190 del predetto decreto non è stato disciplinato (come, del resto, altri numerosi punti del decreto) per i motivi già da me esposti, restano in vigore, pertanto, le vecchie disposizioni. Il non vidimare il registro di carico-scarico lo fai a tuo rischio e pericolo e, allo stato attuale, è una pratica assolutamente da censurare.

      Ciao e buon lavoro

      Io non sono competente per cui ho chiesto delucidazioni all' Associazione Industriali e ti posso dire che la persona con cui ho parlato non è l'ultimo arrivato ma è il capo del settore ambiente il più esperto che fra l'altro fa numerosi convegni per cui non vedo perchè non devo fidarmi? anche nel loro sito dove c'è tutta la normativa è ribadito il tutto, non credo che un ente così grosso possa sbilanciarsi nel dubbio se mi ha confermato il ciò vuol dire che hanno studiato bene il caso, alla fine dei conti a me non interessa molto il mio registro è ancora quello vecchio già vidimato, solo che volevo sostituirlo con una in formato elettronico mediante un foglio di excell e cercavo qualcuno che mi desse una zampa, invece mi sa che me lo devo crearo da solo 😞

      roby

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12
    • RE: Registro Carico-scarico Rifiuti

      @immodesto said:

      Ciao Contabile, è tutto abbastanza chiaro. L'hai pure postato. Se ti leggi il comma 7 dell'art. 190, capirai al volo dove sta il problema. Il decreto è stato emesso ma successivamente reso inefficace per vizi (vediti la G.U. che ti ho evidenziato). Restano in essere, pertanto, le vecchie disposizioni. Sono i soliti italici problemi nei quali i professionisti e cittadini devo imbattersi quotidianamente.

      Comunque ho voluto verificare la cosa tramite l'Associazione Industriali e mi è stato confermato che il dlg 152/2006 è in vigore anche se non è stato inviato alla corte dei conti per il controllo e che il registro non è OBBLIGATORIO vidimarlo ma facoltativo.
      saluti.

      roby

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12
    • RE: Registro Carico-scarico Rifiuti

      @immodesto said:

      Roy12 fai attenzione perchè quello che dici non è corretto. Il DM al quale ti riferisci è privo di efficacia a causa di vizi procedurali. Restano in essere l'obbligo di vidimazione e le precedenti disposizioni.

      Ciao.

      Hai qualche fonte certa, posta il link o riferimenti precisi.
      Grazie.
      ciao.

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12
    • RE: Registro Carico-scarico Rifiuti

      @Contabile said:

      L'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, con la circolare 104 del 11 dicembre 2001, ha chiarito che il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti, non è interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2001. Gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro, precisa inoltre la circolare, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

      Mi dispiace ma la normativa è cambiata vedasi quanto segue:

      Norme in materia ambientale: pubblicato il decreto sui registri di carico e scarico rifiuti
      area tematica: Ambiente

      Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 alcuni decreti attuativi previsti dal D. Lgs. 152/2006 ?Norme in materia ambientale?.
      Tra questi si segnala in particolare il decreto del Ministro dell?Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006*"Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*?.

      Approfondimenti

      Per quanto concerne il registro di carico e scarico dei rifiuti il nuovo decreto contiene le seguenti differenze rispetto al precedente decreto in materia (D.M. 148/1998):

      1. nel modello di registro in uso per tutte le varie attività ad esclusione di quella di commercio ed intermediazione senza detenzione (quindi il registro in uso per i soggetti che effettuano attività di produzione, trasporto, smaltimento, recupero di rifiuti) è stata modificata la colonna relativa alle quantità non solo consentendo la totale alternativa tra kg, litri e metri cubi, ma anche inserendo la possibilità di indicare ? per i movimenti di scarico ? il ?peso verificato a destino?, tutte le volte in cui, nell?invio del rifiuto a terzi, si sia optato nel formulario per tale possibilità;
      2. nelle istruzioni per la compilazione del medesimo modello viene precisato:
      • che al punto ?descrizione del rifiuto? deve essere riportata per i codici CER terminanti con la cifra 99 una descrizione appropriata dello specifico rifiuto oggetto di registrazione;
      • è ribadito che per i rifiuti pericolosi e solo per questi deve essere indicata la classe di pericolo (cosiddetti codici H elencati nel frontespizio del registro);
      • che spetta al produttore scegliere l?unità di misura (kg o litri o metri cubi) con cui effettuare le registrazioni e che tale unità di misura deve essere mantenuta dal trasportatore e fino al recuperatore o smaltitore destinatario;
      • la indicazione del peso verificato a destino (nei casi in cui sul formulario si sia indicato un peso stimato e si sia barrata l?apposita casella) deve essere riportata sul registro entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario, mentre all?atto della registrazione dello scarico deve essere precisato nella colonna relativa alle annotazioni che il peso indicato è solo stimato.

      I registri in uso possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento, eventualmente all?occorrenza aggiungendo la voce ?peso verificato a destino?.

      Resta confermato che a seguito dell?entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, i registri debbono essere tenuti secondo le regole previste per i registri IVA, con la conseguenza, in particolare, che all?atto della sostituzione il nuovo registro non necessiterà della vidimazione.

      L?obbligo connesso alla tenuta del registro di carico e scarico si intende correttamente adempiuto anche con l?utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata.

      Si ricorda inoltre che l'art. 190 comma 1 stabilisce per i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico nuovi termini per effettuare le registrazioni:
      a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
      b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
      c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
      d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.? (art. 190, comma 1).

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12
    • RE: Registro Carico-scarico Rifiuti

      Ma voi come lo tenete il registro rifiuti manualmente o con uso software? dai qualcuno mi risponda.
      saluti.

      roby

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12
    • Registro Carico-scarico Rifiuti

      Visto che il registro di carico-scarico non è più obbligatorio vidimarlo vorrei tenerlo in maniera elettronica, chi mi può consigliare qualche applicativo valido ed economico? si potrebbe anche usare un foglio di excell qualcuno ha qualche modello?
      grazie.
      saluti.

      roby

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12
    • RE: Registro Dei Beni In Lavorazione

      @i2m4y said:

      Fai ricerca qui:
      http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JPagePrincipale.html
      in "estremi" - "prassi" - metti il riferimento specifico alla circolare 145 del 1998
      Paolo

      Grazie mille di nuovo finalmente ho scoperto come trovare le circolari 🙂
      roy

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12
    • RE: Registro Dei Beni In Lavorazione

      @i2m4y said:

      Ciao e benvenuto,

      il registro di cui parli (peraltro previsto esplicitamente nella circolare 145/E del 10/06/98) è in effetti un registro a primo acchito obbligatorio.... ma quale è il suo scopo???
      Scopo evidente è quello di vincere la "presunzione di cessione/acquisto" di cui al DPR 441/1997 (in tema di IVA).
      Allora è anche logico che i DDT ordinatamente compilati, numerati e conservati con causale non traslativa di "merce in lavorazione" siano sufficienti a superare tale presunzione facendo cadere il presidio che avrebbe avuto quel registro.
      La stessa Circolare 193 del 98, commentando il DPR predetto, ha infatti correttamente ammesso che:

      *"**1.3.4 Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo. ***
      *Per quanto attiene alla consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprieta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto in esame, viene stabilito che la presunzione non opera qualora la suddetta consegna risulti *alternativamente*: * *- dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro (libro c/lavorazione, deposito, ecc.) tenuto in conformita all' [URL="dhtmled4:/ID:21643"]articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso l'Ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualita, quantita dei beni medesimi e la causale della consegna; *
      *- dal documento di trasporto previsto dall' [URL="dhtmled4:/ID:669"]art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dall'emittente e integrato con la relativa causale o, con altro valido documento di consegna; *
      *- da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli [URL="dhtmled4:/ID:21437,/ID:21444,/ID:21451"]articoli 23, 24 e 25 del [URL="dhtmled4:/IDP:3873.1"]decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 contenente, oltre alla natura, qualita e quantita dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni e la causale non traslativa dell'invio dei beni. *
      Per le annotazioni in argomento, non e previsto, trattandosi di un onere e non di un obbligo, alcune termine per l'esecuzione delle stesse; sara, quindi, cura del soggetto interessato provvedere alle registrazioni al piu` presto, onde evitare la presunzione di vendita per i beni non ancora annotati."

      Dunque utilizzerei tranquillamente i DDT.
      E' inoltre da sottolineare come gli esempi portati dalla 145/E/98 indichino sempre la necessità di compilare tale registro a carico del solo lavorante italiano e non anche da parte del soggetto che mandi in lavorazione.... presumibile che ciò derivi dalla ragionevole considerazione che quest'ultimo utilizzi sempre DDT per la consegna e provveda a conservarli.

      Paolo

      Grazie Paolo della risposta molto gentile volevo chiederti un'altra cosa dove posso reperire sul web la circolare 145/e/98 ?

      roy

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12
    • Registro Dei Beni In Lavorazione

      Volevo chiedere a voi che prassi usate per i beni inviati in conto lavorazione nei paesi cee in pratica a norma di legge bisognerebbe istituire il registro di carico e scarico in base all'art. 50 comma 5 dl 331/93 in pratica molti fanno solo il ddt di c/lavorazione.
      Inoltre chiedevo se qualcuno ha qualche modello del registro dei beni in conto lavorazione per vedere come è fatto visto che non l'ho mai utilizzato e sono indeciso sul da farsi.
      saluti.

      roy

      postato in Consulenza Fiscale
      R
      roy12