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    Post creati da piergiove

    • RE: Prescrizione cartelle esattoriali Equitalia

      Sì è certamente così.
      Peccato, alcune cose pensavo davvero di poterle fare in autotutela ma ora ho capito che non è possibile.
      Un'illusione durata una settimana: è cominciato tutto lunedì scorso, quando ho letto questo sul sito di Equitalia:

      [INDENT]ANNULLAMENTO DEL DEBITO
      Se ritieni che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso inviato da Equitalia non sia dovuta puoi chiederne l’annullamento direttamente all’ente creditore, al giudice oppure puoi inviare una richiesta di sospensione della cartella a Equitalia che farà da tramite con l'ente creditore interessato per l'annullamento.

      [/INDENT]

      Ho pensato: beh in effetti ritengo proprio che la cartella non sia dovuta, quindi posso chiederne l'annullamento non solo al giudice ma anche direttamente all'ente creditore oppure a Equitalia che poi farà da tramite con l'ente creditore, così com'è scritto.
      Insomma ci ho creduto, si può essere più ingenui? A un'età che ormai le favole dovrei essere io a raccontarle.
      Così ho cercato in rete e mi sono fatto incantare dalle sirene di parole come "autotutela", da articoli di legge che mi sembravano voler dire proprio una certa cosa mentre avrei dovuto sapere che potevano benissimo voler dire tutto il contrario, e poi sono andato addirittura negli uffici, un delirio.
      Non so cosa mi è preso, forse pensavo di far valere i miei diritti da solo, devo aver perso la nozione di dove mi trovo.
      Meno male che ora mi è passata.

      postato in Consulenza Fiscale
      P
      piergiove
    • RE: Pignorabilità primat casa ?

      Ciao, non sono un esperto ma per ragioni personali ho fatto ricerche sull'argomento e in attesa della risposta di un vero esperto ti posso dire cosa ho trovato in rete.
      La normativa in vigore sulla materia è rappresentata dal Decreto Legge del 21 Giugno 2013 n. 69, art. 52, dove si legge tra l'altro:*
      l'agente della riscossione:
      a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso [....], e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
      b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto."; *

      Quindi mi pare di capire che la prima casa non dovrebbe essere mai pignorabile, salvo che sia di lusso, e in ogni caso nessun pignoramento di casa dovrebbe essere eseguito per somme inferiori a 120.000 euro (invece l'ipoteca, a quanto ne so, può essere iscritta per somme a partire da 20.000 euro).

      Perciò sembrerebbe di poterti rassicurare, almeno sul rischio di pignoramento, ma come ripeto non sono un esperto e data la delicatezza della questione converrà certamente sentire il parere di un esperto.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      P
      piergiove
    • RE: Prescrizione cartelle esattoriali Equitalia

      Grazie a tutti per le risposte, davvero interessanti.
      Sui 5 anni di tempo per la notifica ho trovato il Decreto Legge del 17 Giugno 2005 n. 106 5-bis, che dice:

      ... la notifica delle relative cartelle di pagamento e' effettuata, a pena di decadenza:
      .....
      c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
      presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
      presentate fino al 31 dicembre 2001.

      A pena di decadenza!
      Quindi a norma di legge anche la mia cartella, notificata nel 2003 per un credito del 1994, dovrebbe essere interessata da decadenza prima dell'iscrizione a ruolo, perciò potrei usare il modulo di Equitalia per la sospensione legale della riscossione barrando la prima voce "prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo".

      Sarebbe fantastico, e in effetti a me pare che dovrebbe essere proprio così, e a voi?

      postato in Consulenza Fiscale
      P
      piergiove
    • RE: Prescrizione cartelle esattoriali Equitalia

      Grazie per la risposta, no non ci sono stati altri atti interruttivi, quindi mi confermi che dopo 10 anni dall'ultimo atto interruttivo il credito, iscritto a ruolo o no, va in prescrizione.
      Era quello che mi sembrava di aver capito cercando in rete, e poichè avevo letto anche che l'annullamento del credito prescritto non avviene d'ufficio ma solo su istanza del debitore, ero andato appunto negli uffici di Equitalia e dell'Agenzia delle entrate a presentarla.

      Il fatto è che in entrambi gli uffici è apparsa una richiesta bizzarra, i funzionari si mostrano certi che la prescrizione valga solo in "data antecedente" all'iscrizione a ruolo, mentre una volta iscritto a ruolo secondo loro il credito sarebbe cristallizzato per l'eternità, e non c'è modo di convincerli che si possano mai più prescrivere: alcuni si innervosiscono, altri mi guardano condiscendenti come se fossi appena uscito dal manicomio.
      Credo che siano in buona fede e che questa sia la convinzione generalmente diffusa negli uffici di Equitalia e degli enti impositori, anche perchè sul modulo predisposto da Equitalia per chiedere la sospensione legale della riscossione, tra le cause di sospensione ammesse figura solo la voce "prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo", mentre se uno vuole chiedere la sospensione per prescrizione intervenuta in data successiva non trova nessuna voce e non può materialmente usare il modulo per fare la richiesta.

      Dato che in alto nel modulo si legge "art. 1, commi 537-544 Legge n. 228/2012" sono andato a vedermi cosa dice realmente la legge e ho scoperto che non prevede solo le cinque cause di sospensione riportate nel modulo di Equitalia ma anche una sesta e ultima possibile causa di sospensione così definita: "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso", che farebbe proprio al caso mio (e chissà di quanti altri) ma che purtroppo nel modulo non c'è.
      Il comma 538 dell'art. 1 Legge n. 228/2012 riporta infatti queste sei possibili cause di sospensione dalla a alla f:
      a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
      intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso
      esecutivo;
      b) un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
      c) una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente
      creditore;
      d) una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
      abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
      emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
      non ha preso parte;
      e) un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
      in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
      dell'ente creditore;
      f) qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito
      sotteso.
      Sul modulo di Equitalia sono riportate testualmente le prime cinque ma la voce f) semplicemente non compare (non posso mettere il link ma basta cercare su google "equitalia modulistica sospensione" per trovare il modulo everificare).
      Una svista? No, a quanto pare esiste una circolare che prevede esplicitamente l'esclusione della voce f) dalle cause di sospensione ammissibili e inserite nel modulo.
      Mi domando come possa una circolare cancellare (parte di) una legge.
      Farò comunque la richiesta di annullamento in autotutela, ma date le premesse tendo a credere ai funzionari quando mi dicono che non ha nessuna possibilità di essere accolta, anche perchè saranno loro a decidere e da quegli uffici temo che non partirà mai una richiesta di sgravio.
      Insomma, da quanto mi sembra di aver capito la legge dovrebbe essere dalla mia parte e forse potrei poi vincere un eventuale ricorso davanti al Giudice ma non avendo i mezzi nè le energie per farlo posso solo aspettare e sperare, ma appunto ci spero poco.
      In pratica l'autotutela non esiste.

      postato in Consulenza Fiscale
      P
      piergiove
    • Prescrizione cartelle esattoriali Equitalia

      Ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto perchè vorrei vedere riconosciuta la prescrizione su un credito irpef di oltre 20 anni fa (del 1994) e della corrispondente cartella Equitalia emessa oltre 10 anni fa (nel 2003).
      Allo sportello di Equitalia mi hanno detto di chiedere lo sgravio all'Ente Creditore, ossia all'Agenzia delle Entrate.

      All'Agenzia delle Entrate mi hanno detto che potrei chiedere l'annullamento per prescrizione o decadenza solo se i termini di prescrizione (in questo caso di 10 anni) fossero scaduti "in data antecedente" all'iscrizione a ruolo, mentre se il ruolo è stato reso esecutivo nei termini corretti (come in questo caso, 9 anni dopo l'insorgenza del credito), una volta iscritto a ruolo secondo loro il credito non si prescrive MAI, passassero anche 10, 20 o 100 anni, e anche senza atti interruttivi in mezzo.

      A me sembra un po' strano, dato che si prescrivono anche i reati gravi e che l'art. 2946 del Codice Civile recita: "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.".
      Non sono un legale ma mi sembra che in italiano questo significa che, se qualcuno vuole sostenere che un certo diritto non va in prescrizione dopo dieci anni, e addirittura che non va in prescrizione MAI, dovrebbe almeno specificare quali norme di legge dispongono diversamente rispetto a quanto stabilito con tanta chiarezza nell'art. 2946 del Codice Civile. Cosa che invece i funzionari interpellati non si sognano di fare, limitandosi a ripetere "Una volta a ruolo non si prescrive mai", come se questo fosse un dato di fatto risaputo che non ha bisogno di alcuna norma di legge specifica a supporto.

      Qualcuno sa dirmi come stanno realmente le cose? Davvero i crediti iscritti regolarmente a ruolo non sono più soggetti a prescrizione?
      E in caso contrario come potrei ottenere lo sgravio in autotutela, dato che sulla mia eventuale istanza dovranno poi decidere le stesse persone che mi hanno già detto che non andrà a buon fine?

      postato in Consulenza Fiscale
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      piergiove