estratti conto...stile di vita...certo se vai in giro con un X5 O hai comprato una barca...o hai un mutuo da 1000 euro al mese e ne dichiari 10.000 all'anno...
perez
@perez
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    RE: Chiudere l'attività a causa degli studi di settore?postato in Consulenza Fiscale
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    RE: Ammortamento inizio attivitàpostato in Consulenza Fiscale12,5%*214/365... 
 la norma di riferimento dovrebbe essere l'art. 110 comma 5 (oltre al 102) del TUIR
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    RE: Chiudere l'attività a causa degli studi di settore?postato in Consulenza Fiscale@elallaix said: Nel mio caso devo valutare se chiudere l'attività iniziata anno scorso in quanto quest'anno sarò sicuramente molto sotto gli studi di settore. 
 Se chiudo questo anno non saranno applicabili gli studi di settore (diventando l'ultimo di attività).
 Non è che si può vivere con l'ansia di ricevere accertamenti che non si sa come contestare. Io ho solo la contabilità per dimostrare quello che guadagno, non saprei in che altro modo dimostrare che non ho percepito ulteriori ricavi.Cosa succede se i ricavi sono inferiori agli importi previsti dagli studi di settore? se non hai niente da nascondere....non chiudere l'attività...la dimostrazione che non hai percepito altri guadagni si trova...e il fisco non è così stupido e intransigente come si pensa 
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    RE: fatture da riceverepostato in Consulenza Fiscale@criceto said: Dato che il bilancio 2007 è ovviamente ormai consolidato e avresti dovuto considerare le somme come "sopravvenienze attive o insussistenza di costi", come hai gestito la cosa? 
 Parli poi di accantonamento, non mi risulta che le fatture da ricevere provochino degli accantonamenti quindi probabilmente intendi qualche altra cosa e sarebbe opportuno capire cosa intendi per "accantonamento"..
 Quanto alle eventuali sopravvenienze passive ... perchè dovrebbero essere indeducibili?nel 2007 il cliente non ha rilevato la sopravvenienza attiva e ha "lasciato aperto" il fatture da ricevere poichè alla data di approvazione del bilancio non gli erano ancora arrivate (fatture competenza 2006) e al contempo non aveva la certezza che queste fatture non gli arrivassero in seguito (certezza maturata solo a fine 2008) 
 accantonamento=stanziamento
 le sopravvenienze passive che si genererebbero per le fatture competenza 2007 non previste, sono indeducibili perche' erano costi certi e determinabili (anche se per i premi di fine della grande distribuzione non è mai così pur esistendo contratti scritti tra le parti)
 è un caso un po' ingarbugliato ma spero di essermi spiegato
 grazie per l'aiuto
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    fatture da riceverepostato in Consulenza Fiscalequesito: 
 nel 2006 ho stanziato fatture da ricevere per Euro 10.000 poi non pervenute nel corso del 2007.
 Nel caso in cui mi arrivino nel 2008 fatture di competenza 2007 per cui non avevo previsto uno stanziamento posso utilizzare fino a capienza l'accantonamento 2006 in modo da evitare sopravvenienze passive indeducibili??
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    RE: agente di assicurazionepostato in Consulenza Fiscale@perez said: per un agente di assicurazione codice attività 67201 costi auto deducibili all'80%? 
 e' corretto che non debba iscriversi all'enasarco vero?non e' iscritto all'albo 
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    agente di assicurazionepostato in Consulenza Fiscaleper un agente di assicurazione codice attività 67201 costi auto deducibili all'80%? 
 e' corretto che non debba iscriversi all'enasarco vero?
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    esame di stato castellanzapostato in Consulenza Fiscalebuongiorno a tutti, qualcuno conosce (sa di cosa si occupano) i membri della commissione di caStellanza: - prof. serati
- prof.ssa frego
- Miro Santagelo, magistrato (è un giudice delegato)
- Gian Mario Ferrari, libero professionista
- Giovanni La rOSA, LIBERO PROFESSIONISTA
 in particolare qualche notizia sui due professionisti che esercitano a varese e busto.......grazie in anticipo ....rispondete numerosi............forse sono off topic ma cercate di capire il momento.................l'esame e' martedi prox 
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    RE: Chiarimenti sul tirociniopostato in Consulenza Fiscale@DIAMOND said: Grazie a tutti per i chiarimenti! Comunque secondo voi è più conveniente ricevere un compenso a titolo di borsa di studio piuttosto che come lavoratore dipendente per non avere problemi in futuro? La borsa di studio è un reddito assimilato a quello di lavoratore dipendente quindi il mio dominus dovrà applicarmi le ritenute come se fossi un lavoratore dipendente e dovrò compilare la dichiarazione dei redditi pagando l'irpef normalmente in base agli scaglioni e alle detrazioni per il reddito complessivo? secondo me problemi non ce sono anche se vieni assunto da dipendente e poi apri p.iva con regime agevolato.....borsa o assunzione? valuta le cifre e considera che come dipendete hai malattia, ferie 13 , magari 14 (contratto commercio), tfr , e inizi a versare qualcosa all'inps a fini pensionistici, che magari se non eserciterai (non si sa mai dove si finisce) ti torneranno utili....come borsa di studi 0 inps... 
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    RE: Autovettura aziendalepostato in Consulenza Fiscale@fabiogvn said: Ho una ditta individuale che si occupa all'80% di servizi informatici e consulenze e per il restante 20%, almeno per il momento, di forniture ed assemblaggio computer, per questo motivo la P. Iva è stata aperta su consiglio del mio commercialista come ditta individuale (artigiano) e non come libero professionista. Utilizzo molto l'autovettura per lavoro, soprattutto per recarmi dai clienti per consulenze, rappresentanze e a volte trasporto della merce, computer o altro, ma non così tanta merce da giustificare l'acquisto di un furgone o altro veicolo immatricolabile come autocarro. Tra l'altro mi capita spesso di trasportare i clienti per vari motivi a bordo dell'autovettura, per cui la macchina deve dare una certa "immagine" e non è il caso di invitarli a salire su un pickup o un furgonato! Questo tipo di attività a quanto ho capito non è contemplato dalla finanziaria di quel ********** di Prodi? Non esiste nessun modo, nemmeno acquistando due autovetture, una per uso privato ed una intestata all'azienda, di scaricarne i costi? Per me sono molto incisivi, soprattutto per quanto riguarda le spese ad essa connesse quali benzina, autostrada, manutenzione ecc. Pur non essendo un rappresentante faccio tranquillamente 80.000 km l'anno dei quali ben più della metà per lavoro, già la deducibilità al 50% era pochina ma meglio di niente, ora più nulla??? Per lo stato italiano non è previsto che il titolare di un'azienda faccia viaggi di lavoro? Ma com'è possibile che nessuno faccia scoppiare un casino? Possibile che uno ********** si sveglia la mattina e cambia le carte in tavola così, perchè deve colmare un "buco", e nessuno fa nulla? Scusate lo sfogo, ma ho appena avviato la mia attività in proprio e mi trovo subito un botta del genere che mi costringe a rivedere non di poco tutte le previsioni economiche che avevo fatto e mi fuma il cervello ogni volta che ci penso, per cui se esiste una soluzione mi farebbe piacere saperla. Grazie hai pienamente ragione.......valuta se costituire una società, in questo modo potresti darti un rimborso km che è completamente deducibile , escluso per l'irap.... 
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    Spese telefonichepostato in Consulenza FiscaleNon ho capito se con la finanziaria la ded. 80% riguarda solo i cellulari o anche i fissi. 
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    RE: Regime Fiscale Agevolato: La Verita'.postato in Consulenza Fiscale@mrsmith said: perez sei strasicuro di questa cosa? direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso. aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno.. Questa e' la risoluzione ministeriale di riferimento: 
 Ris. n. 109/E-III-5-1005 dell'11 luglio 1996La società T.I. S.p.a., con una lettera indirizzata alla scrivente, hachiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile: 
 1) alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi lordi che gli
 esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del
 testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, hanno titolo ad
 addebitare ai committenti a norma dell'art. 4, comma 3, del D.L. 25 maggio
 1996, n. 295;
 2) al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo
 dovuto dagli esercenti attività di lavoro autonomo di cui al predetto
 art. 49, comma 1, del Tuir iscritti in albi privi di Cassa, ai sensi
 dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
 Con riferimento al primo dei suddetti quesiti, occorre premettere che
 l'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del
 sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che, a
 decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti a iscriversi ad un'apposita
 Gestione separata presso l'Inps - finalizzata all'estensione
 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
 superstiti - i seguenti soggetti:
 1) gli esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva,
 attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
 2) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
 continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo
 unico;
 3) gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della
 L. 11 giugno 1971, n. 426.
 A norma della medesima disposizione, sono esclusi da tale obbligo i
 soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
 attività.
 I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo comma
 27 dello stesso art. 2, a comunicare all'Inps - entro il 31 gennaio 1996,
 ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore a tale
 data - la tipologia dell'attività svolta, i propri dati anagrafici, numero
 di codice fiscale e domicilio.
 Il contributo alla Gestione separata è fissato, dal comma 29 del
 predetto art. 2, nella misura del 10 per cento ed è applicato sul reddito
 delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini delle
 imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
 dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
 Al riguardo, l'art. 4 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, recante norme in
 materia previdenziale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28
 maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il D.L. 28 marzo 1996, n.
 166 - ha prorogato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso
 l'Inps, originariamente fissato al 1° gennaio 1996, al:
 - 30 giugno 1996, per coloro che risultano già pensionati o iscritti
 a forme pensionistiche obbligatorie;
 - 1° aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle
 predette forme.
 La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli stessi soggetti il
 termine - originariamente fissato al 31 gennaio 1996 - riguardante la
 comunicazione dei dati all'Inps, rispettivamente, alla data del:
 - 31 luglio 1996;
 - 30 aprile 1996.
 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato D.L.
 n. 295/1996, i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non
 esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno origine
 a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma associata di arti e
 professioni, sono obbligati al versamento del contributo del 10 per cento
 commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione
 annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli
 accertamenti definitivi.
 Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i professionisti, a norma
 del medesimo art. 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in
 via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4 per cento
 dei compensi lordi.
 Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in fattura e
 acquisita a titolo definitivo del professionista, non può essere
 considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono
 compenso ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte
 integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte
 di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973 e concorre, inoltre, a
 formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma
 dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
 Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che l'ammontare
 del contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto che a saldo,
 alle scadenze indicate dall'art. 4, comma 4, dello stesso D.L. n. 295/1996,
 sulla base del reddito netto dichiarato ai fini dell'Irpef, costituisce
 onere deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del Tuir,
 quale contributo previdenziale obbligatorio per legge. Considerato tuttavia
 che, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 4, è in facoltà
 dell'assicurato di chiedere il rimborso del maggior contributo versato in
 acconto rispetto al dovuto, l'importo restituito dall'Inps, ove dedotto in
 sede di dichiarazione dei redditi, deve essere indicato nel Mod. 740,
 Quadro M, dell'anno successivo a quello in cui è stato conseguito il
 rimborso.
 Con riferimento al secondo dei quesiti posti, occorre premettere che il
 D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega conferita ai
 sensi dell'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, ha esteso la
 tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività di
 lavoro autonomo, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi
 albi o elenchi, prevedendo per essi, alternativamente:
 - la partecipazione a un ente pluricategoriale;
 - la costituzione di un ente di categoria;
 - l'inclusione in una forma previdenziale già esistente;
 - l'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps di cui
 all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
 Ciò premesso, l'art. 8, comma 3, del predetto decreto legislativo ha
 stabilito che "il contributo integrativo a carico di coloro che si
 avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella
 misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente
 dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del
 relativo importo sulla fattura".
 Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere riversato
 dal professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi di un vero e
 proprio contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso a
 norma dell'art. 50 del Tuir e, pertanto, non deve essere assoggettato alla
 ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973.
 Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base
 imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
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    RE: Regime Fiscale Agevolato: La Verita'.postato in Consulenza Fiscale@mrsmith said: Da ottobre è il 5,25% dall'anno 2006 in poi in 5 o 6 regioni italiane,delle quali ricordo solo Lazio e Campania,le altre cmq sono scritte da qualche parte l'ho letto su internet,è ufficiale. Io ovviamente risiedo nel Lazio quindi sei certo che il 18,20% va calcolato sul netto + la rivalsa inps al 4% giusto? questo dici? Se cosi fosse poi come formo l'imponibile per l'IRPEF e l'IRAP? la rivalsa del 4% per professionisti iscritti alla gestione separata sono veri e propri ricavi e quindi cosituiscono base imponibile ai fini irpef, irap e inps 
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    RE: Rimborso Iva Auto Per Liberi Professionistipostato in Consulenza Fiscale@lolo1979 said: buongiorno a tutti. Ho un dubbio!!!:?    Ho letto che i liberi professionisti potranno fare richiesta per il rimborso della partita iva dell'auto comprata dal 2004 in poi (circa....non mi ricordo la data precisa!!) 
 Ho chiesto informazioni al giro fra vari commercialisti ma mi dicono che ancora è tutto in alto mare.:bho: :bho:
 Qualcuno ha notizie su tempi e modalità per il rimborso?Aiutatemi!!!!!!!!!;) ancora alto mare 
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    RE: Regime Fiscale Agevolato: La Verita'.postato in Consulenza Fiscaleirap 4.25% almeno nella maggior parte delle regioni 
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    RE: Finanziaria: cosa ne pensate?postato in Consulenza Legale e Professioni Web@i2m4y said: Se poi l'auto è di imprese ed è a disposizione per il solo uso aziendale.... udite udite.... non si deduce più nulla...... .... si però intanto potete avere un frigorifero classe A+ che vi sforna anche i cubetti di ghiaccio con detrazione fiscale.... Vorrà dire che si dovrà ripiegare su slitta e renne.... HAI VISTO L'ART.7 CAPO IV delle disposizioni urgenti in materia tributaria...............assurdo 
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    RE: Finanziaria: cosa ne pensate?postato in Consulenza Legale e Professioni Web@SpiderPanoz said: Auto e Fisco: penalizzate imprese e professionisti Forti aggravi di imposta nella Bozza di Finanziaria 2007 : - l'assegnazione di auto per la maggior parte del periodo d'imposta ai dipendenti non consentirà più la deduzione integrale dei costi di esercizio e di ammortamento.
- le auto saranno deducibili al 25% per esercenti arti e professioni.
 questa poi.................. 
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    RE: fusionepostato in Consulenza Fiscale@i2m4y said: Se mi dai qualche giorno devo proprio controllare a breve un modello unico di una incorporante e te lo posto... a memoria ti direi di si. NB genralmente due fascicoli iva. P. sono giunto alla seguente soluzione, anche se non sono troppo convinto: 
 Faccio un normale unico (non compilo RR ma indico nel frontespizio situazione 4 e cod. fisc. Incorporante) della società incorporata fino alla data a partire dalla quale si hanno gli effetti contabili e fiscali della fusione per incorporazioneSolo per la incorporante compilo il quadro RR che ne dici??