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    Post creati da georgevich

    • RE: Garanzia legale sulle batterie dei telefoni

      Condivido perfettamente, criceto.
      Il è fatto però che oggi come oggi trovare un fornitore di fiducia (fisico o virtuale che sia) è tutt'altro che facile.
      Alcuni negozi, che si trovano poco distante da dove abito, sulla batteria sono stati in grado di dirmi solo fesserie. Ho preferito evitarli anche se ogni tanto ci passo perché possono sempre avere qualcosa di utile (in realtà sempre meno e comunque ormai niente che non abbia anche la GDO).
      Comunque questa faccenda dei 6 mesi è all'ordine del giorno: non c'è nessun negoziante o anche addetto nella grande distribuzione che abbia risposto in maniera diversa. Tutti 6 mesi, alcuni anche 3 o addirittura 0!
      È chiaro che il venditore a fronte di una copertura convenzionale di 6 mesi si troverebbe scoperto dovendo lui garantire 2 anni. Se la garanzia sulle batterie è davvero di 2 anni, mi chiedo come mai l'AGCM non abbia ancora imposto ai maggiori produttori di telefoni di indicare 2 anni come garanzia convenzionale anche sulle batterie. Come mai? Scaricano tutte le responsabilità sui venditori? O è un modo dei produttori per provarci, esortando i venditori a raccontare fesserie sulla completa inesistenza (o quasi) della garanzia legale sulle batterie (che invece dovrebbe essere di ben 2 anni)?
      Poi ci sarebbe anche la rivalsa ma se il produttore si limita a garantire 6 mesi, su cosa ha la rivalsa il negoziante?
      Un po' come quello che è successo con la Apple (che tanti osannano) la quale garantiva (non so se è ancora così) per un solo anno, poi è intervenuta l'Autorità Garante sanzionandola. Forse mi sbaglierò ma mi sembra di aver letto che la garanzia del secondo anno sarebbe più limitata rispetto a quella del primo anno. Poco importa, non sono cliente Apple. Fatto sta che quando ci si vede rimbalzati a fronte di un intervento sostitutivo in garanzia con la scusa che ormai la batteria ha superato la durata garantita dal produttore (6 mesi), si dovrebbe segnalare il tutto all'AGCM proprio come è stato fatto con la Apple, altrimenti i produttori non si schioderanno mai dai miseri 6 mesi.

      A fronte di tutto questo mi sento di ribadire quindi che andrebbe attivata l'Autorità Garante o contattata quanto prima la Guardia di Finanza. Si tratta di violazioni di legge che vanno accertate e represse. Tali soggetti dovrebbero anche avere poteri di diffida che teoricamente dovrebbero essere già sufficienti di norma a risolvere molte questioni in tema di garanzia.
      Ad ogni modo, prevedo nel prossimo periodo di inviare un paio di segnalazioni all'AGCM. Speriamo che siano sufficienti a risolvere prontamente alcune questioni inerenti l'oggetto di questo thread.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      G
      georgevich
    • RE: Garanzia legale sulle batterie dei telefoni

      Grazie per la celere risposta!
      Un piccolo ragionamento mi premerebbe fare.
      Se anche per le batterie ci sono due anni di garanzia, a questo punto la norma chiave diventa quella che prevede la presunzione di non conformità.
      Se nei primi 6 mesi, per ipotesi, uno si ritrova all'improvviso con una batteria gonfia, questa va cambiata in virtù della presunzione di non conformità, salvo provare il cattivo utilizzo dell'utente (cosa piuttosto remota da quel che ne so).
      Passati i primi 6 mesi però, venendo a mancare la presunzione di non conformità, come può un consumatore provare che una batteria gonfiatasi di punto in bianco era difettosa ab origine, ossia fin dalla consegna?
      Se si dicesse che il difetto era presente fin dall'inizio (requisito essenziale affinché un difetto venga definito "di conformità", mi si corregga se sbaglio), allora, riferendoci all'esempio fatto, la batteria era già gonfia alla consegna e non poteva essere utilizzata, quindi il consumatore avrebbe dovuto subito denunciare il vizio.
      Se tale batteria si è gonfiata invece dopo un anno, è evidente che per circa 12 mesi ha funzionato regolarmente, quindi il difetto non poteva essere presente ab origine, altrimenti non si sarebbe potuto neanche iniziare ad usare il telefono. Non si cadrebbe quindi in questa contraddizione se si cercasse di dimostrare la difettosità ab origine delle batterie?
      Se il ragionamento è giusto, allora la presunzione di non conformità è un semplice "contentino" per il consumatore. Andrebbe estesa almeno ad un anno con buona pace dei produttori che ad oggi offrono 6 miseri mesi di garanzia convenzionale sulle batterie.

      Ad ogni modo, qualora si segnali un vizio alla batteria e il negoziante affermi che la garanzia sia ormai scaduta (perché decorsi 6 mesi, come affermano praticamente tutti i negozianti), sarebbe opportuno a quel punto inviare all'AGCM una segnalazione (o magari semplicemente denunciare il tutto alla Guardia di Finanza)?

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      G
      georgevich
    • Garanzia legale sulle batterie dei telefoni

      Ciao a tutti!
      Mi piacerebbe portare alla vostra attenzione una questione riguardante un bene di consumo molto discusso negli ultimi anni: la batteria dei telefonini.
      Ebbene, praticamente tutti i rivenditori (fisici e virtuali) sostengono l'esistenza di una presunta garanzia legale di 6 mesi sulle batterie. Forse non ho cercato bene i riferimenti normativi ma non sono riuscito a trovare alcuna legge che sancisca espressamente la garanzia di 6 mesi per le batterie (o quanto meno per i beni cosiddetti consumabili, tra cui rientrano le batterie). Ho pensato quindi che forse i vari commercianti fanno riferimento alla garanzia convenzionale (quella dei produttori) che, sarà un caso, è lunga esattamente come la durata della presunzione di non conformità. Qual è dunque la verità sulla garanzia legale delle batterie dei telefoni?

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      G
      georgevich
    • Mancato riconoscimento dei punti premiali per la laurea in corso

      Salve a tutti,

      avrei un piccolo caso da condividere per trovare spunti e suggerimenti.
      Una mia amica, ormai circa tre mesi fa, ha conseguito una laurea quinquennale in Ingegneria al quarto anno accademico (è stata particolarmente veloce e le regole della sua Facoltà danno questa possibilità). E' riuscita a convalidare un anno di esami (60 CFU) da un precedente ciclo quinquennale di Economia finito in 5 anni (non fateci caso, è una tipa un po' particolare... ama fare la collezione di lauree...). Dov'è il problema?
      Il problema è che all'esame di laurea non le hanno riconosciuto i punti per coloro che si laureano in corso. Sì, proprio così! Una studentessa che si laurea al quarto anno ha subito un'ingiustizia del genere. E il bello è che questa ingiustizia è stata causata da una regola del regolamento didattico che impone di conteggiare, ai fini dell'attribuzione di questi punti, la sommatoria degli anni di iscrizione precedenti sia per lauree conseguite che per carriere decadute o rinunciate.
      Vi rendete conto? Per 60 crediti di esami convalidati da Economia (7 esami su un totale di 35!), si è vista addebitare tutti gli anni accademici del precedente ciclo di studi senza alcuna proporzione, senza alcun criterio di proporzionalità, quindi 3 anni di Ingegneria più 5 anni di Economia, fanno 8, una laureata fuori corso!!! Questo falsa completamente l'effettiva tempistica con cui questa studentessa ha terminato gli studi e non riconosce gli effettivi meriti per la grande, oserei dire, celerità con cui è stato concluso il ciclo di Ingegneria. Non si può ragionevolmente conteggiare 5 anni per 60 miseri crediti di esami quando in 5 anni sono stati superati ben 300 crediti di esami. In quel modo si fa passare l'idea che tale studentessa in 5 anni di Economia abbia svolto soltanto quei 7 esami convalidati. Assurdo!
      Non so a voi, ma a me è parso fin da subito evidente che quella regola è stata pensata unicamente per coloro che provengono da un ciclo quinquennale (interrotto) di Ingegneria (ovviamente dello stesso ramo) o da una laurea triennale (sempre dello stesso ramo) che viene ?inglobata? nella laurea magistrale a ciclo unico (vengono quindi convalidati tutti i 180 crediti). Così si spiegherebbe in maniera ragionevole quel ?lauree conseguite? e quel ?carriere decadute o rinunciate?. Diversamente, si equiparerebbe un laureato in Economia (o qualsiasi altra disciplina diversa da quello specifico ramo di Ingegneria) ad uno studente di Ingegneria il quale, per ipotesi, in 5 anni svolti presso un altro ateneo (ma sempre nell'ambito dello stesso corso di laurea) ha superato 10-15 esami e si è poi trasferito presso la stessa Facoltà di tale studentessa. Pensateci un attimo a quanto possa essere iniquo tutto questo. Lo studente di Ingegneria che si è trasferito ha anzitutto superato soltanto 10-15 esami in 5 anni, a differenza di un laureato di un'altra disciplina che in 5 anni ne ha superati ben 30-35. Ancora, lo studente di Ingegneria aveva teoricamente la possibilità in 5 anni di sostenere e superare tutti gli esami di Ingegneria e perciò di conseguire anche il relativo titolo (se poi non lo ha fatto per mille motivi, sono affari suoi). Il laureato quinquennale in un'altra disciplina, invece, poteva sostenere soltanto alcuni esami del ciclo di Ingegneria (e spesso veramente pochi: pensate ad un laureato in Medicina... quanti esami potrà mai convalidare ad Ingegneria se non una piccola manciata del tipo ?esami a scelta?, ?idoneità linguistica?... insomma, ci vuole parecchia fantasia per arrivare a 6-7-8 esami!!!). E questo perché? Perché aveva ovviamente un piano di studi completamente diverso! Eppure, nonostante non abbia avuto la concreta possibilità di sostenere tutti gli esami del ciclo quinquennale di Ingegneria (come invece l'ha avuta uno studente di Ingegneria poi trasferitosi), si vede conteggiare tutti gli anni accademici ai fini dell'assegnazione dei punti previsti per chi si laurea in corso, come se avesse sostenuto e superato solo gli esami convalidati durante il suo precedente ciclo quinquennale. Questo è impari!!!
      Tra l'altro, da una ricerca fatta su internet è emerso come non ci sia un regolamento didattico (o regolamento dell'esame di laurea che dir si voglia) che riporti quella regola così infame ed iniqua. Tutti si fermano ad attribuire i punti premiali se lo studente si laurea in corso, senza aggiungere altro.
      Pur ricorrendo le condizioni sostanziali per meritare quella misura premiale, quella regola disconosce quella che è la sostanza causando, a mio avviso, una vera e propria discriminazione ai danni, tra l'altro, di una laureata che avrebbe meritato molto più di altri di vedersi assegnare quei punti. Si deve premiare la celerità tenuta negli studi di Ingegneria e cosa si va a fare? A conteggiare un intero di ciclo di Economia senza alcuna proporzione, come se questa studentessa avesse conseguito una laurea in ?Economia-Ingegneria?, creata appositamente per lei!
      Io ritengo, e mi interesserebbe sapere come la pensate, che quella regola così com'è, senza alcun criterio di proporzionalità (peraltro, determinare una metodologia di calcolo sarebbe alquanto complesso ma non impossibile in quanto vi sono diversi indicatori, parametri che dimostrano l'effettivo peso degli esami convalidati sul totale degli esami sostenuti nello stesso ciclo di studi), senza alcun correttivo che consenta di rimediare a tali situazioni particolari, è assolutamente iniqua e lesiva del più basilare principio di uguaglianza. Perché questa studentessa (e chiunque altro abbia un secondo ciclo di studi non attinente ad Ingegneria - a quel particolare corso di laurea - e da cui vengono presi alcuni esami) pur avendo soddisfatto le condizioni sostanziali per accedere a quella misura premiale come tanti altri (cioè aver terminato gli studi in 5 anni o meno), si vede negata tale misura? Questo è semplicemente discriminatorio!

      L'iniquità sembrava così palese che il tutto si sarebbe risolto con una semplice e-mail al Direttore del Dipartimento, come suggerito da un membro della Commissione di laurea. Così non è stato e la povera laureata ha lasciato passare del tempo prezioso (60 giorni e oltre) perché pensava che la faccenda venisse risolta al Consiglio di Facoltà del mese successivo. Ebbene, più di recente ha saputo che la sua contestazione non è stata minimamente affrontata neanche in Consiglio di Facoltà (che teoricamente è l'unica sede per mettere seriamente in discussione l'iniquità di una regola).
      Se non vado errato, una semplice richiesta di assegnazione di punti via e-mail equivale ad una semplice richiesta di autotutela, né più né meno. Ci si fa ben poco! Questa gente ha bisogno soltanto di vedersi notificare un bel ricorso, al limite quello straordinario al Capo dello Stato, dato che ci sono ancora delle settimane prima che decorrano 120 giorni.
      Ma in casi di regole inique e quindi discriminatorie e lesive del più banale principio di uguaglianza, è possibile sbandierare una violazione di legge al Consiglio di Stato tramite un ricorso straordinario per ottenere l'annullamento dell'esame di laurea? Che ne pensate?

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      G
      georgevich