• User Newbie

    Precetto di pagamento

    Salve!
    Ho un problema, in pratica mio padre dovrebbe versare mensilmente l'assegno di mantenimento per me e mia sorella (noi viviamo con mia madre).
    Il problema è che da quando si sono separati (ora sono divorziati) questa benedetta somma non è mai arrivata in modo regolare e in particolare spesso è stata versata per metà (oppure come da mese scorso proprio nulla), senza tenere conto del fatto che dovrebbe versare meta delle spese straordinarie (tipo università dentista ecc) che non abbiamo mai ricevuto!
    Dopo parecchi tira e molla e parecchi soldi mancanti all'appello mia mamma ha deciso di mandare un precetto di pagamento riguardante quasi esclusivamente gli assegni mensili mancanti (circa 2000 euro).

    Presupponendo il fatto che risulta nullatenente in tutto e per tutto senza neanche uno stipendio in quanto ha intestato tutto alla moglie cn cui sono sposati da un pò (parlo di due case due vetture e due garage intestati interamente a lei).

    Volevo sapere cosa comporterebbe il non pagamento di tale somma da parte sua. E se il fatto che lui risulti nullatenente ma viva in un nucleo famigliare che non lo è per nulla porti l'eventuale giudice al pignoramento dei beni della famiglia.

    Grazie in anticipo


  • User Newbie

    @criceto said:

    Non la vedo bene, se risulta nullatenente e privo di reddito non riuscirete ad ottenere nulla.
    Opinione personale si intende.

    Il fatto che sia sposato e che cmq la moglie abbia parecchie proprietà (pagate per altro cn i soldi di lui) non conta qualcosa?
    (ah compresa l'attività di un bar pure, e lui va in giro cn una mercedes classe E)

    Ah in quanto al reddito lui riceve dei grossi pagamenti quando svolge un lavoro cmq.. cioè nn ha uno stipendio fisso


  • User Newbie

    Mah potresti ottenere il pignoramento dei conti bancari, in tal caso le entrate su quei conti verrebbero immediatamente bloccate dalla banca in attesa che poi il giudice tramite sentenza le assegni. Ovviamente non conosco le possibilità che avrebbe in seguito di far girare i pagamenti presso altri conti non intestati a lui.

    Di certo subire questo tipo di azioni legali, sopratutto pignoramenti e via dicendo abbassa e non di poco il rating verso gli istituti di credito e di solito ovviamente si tende ad evitare situazioni del genre.


  • User Newbie

    Capisco! grazie a tutti comunque se qualcuno avesse ulteriori informazioni ve ne sarei grato!
    E' un bel problema questo della gente che risulta nullatenente... insomma è assurdo


  • Super User

    Ciao LyoKey. tuo padre sta commettendo il reato ex artt. 81 570 388cp. Se i figli sono ultraquattordicenni possono sporgere denuncia anche in proprio. Se è nullatenente la sola azione civile la vedo pressochè inutile (gli pignorano il televisore per intenderci) atteso che i soli bene situati dove lui risiede sono pignorabili (eccetto i beni indispensabili per vivere e quelli per il mestiere). E' molto più efficace l'azione penale. La prima volta patteggi...la seconda si aprono le porte del carcere (recidiva specifica infraquinquennale che impedisce che sia concessa la sospensione condizionale della pena). Parallelamente in sede penale si chiede al giudice di ordinare che siano svolte indagini sulla capacità reddituale della moglie attuale al fine di verificare in quale modo abbia potuto acquistare e mantenere tutti quei beni; si chiede altresì l'indagine bancaria (e al giorno d'oggi è quasi tutto tracciabile).


  • Super User

    Questa è una sentenza sommaria che non spiega i motivi della decisione. Questo tipo di pronunce sono dovute alla verifica dell'estremo disagio economico dell'obbligato in ossequio al principio "ad impossibilia nemo tenetur". Il caso de quo non risponde a questi requisiti: si è pronunciata così la Cassazione in presenza di padre sordomuto titolare del solo reddito di pensione di invalidità. Più in generale il *favor mostrato nei confronti dell’obbligato al mantenimento, segue la **tendenza finora **prevalente in giurisprudenza, ove di regola si riconosce l’impossibilità ad adempiere **solo in ipotesi del tutto eccezionali (ad. esempio, la detenzione coatta del soggetto obbligato, in presenza di determinate condizioni: Cass., sez. VI, 16 maggio 1997, Ricciardi, in *Riv. pen., 1998, 46; oppure la sussistenza di gravi patologie fisiche o psichiche: Cass., sez. VI, 18 novembre 2004, in *Foro it., 2005, II, 198). *********Nel quadro di tale orientamento rigoristico, verosimilmente originato dall’obbiettivo di contrastare i frequenti tentativi di camuffare l’entità delle capacità economiche per sottrarsi ai propri obblighi familiari, la giurisprudenza ha negato, ad esempio, che lo **stato di disoccupazione(sovente invocato come causa dell’inadempimento) possa di per sé escludere la capacità economica dell’obbligato (v., *ex multis, Cass., sez. VI, 15 febbraio 2005, Pegno, in *Ced Cass., rv. 231453, e in *Foro it., Rep. 2005, Voce *Assistenza familiare, n. 10), o che la **dichiarazione di fallimento osti all’adempimento dell’obbligo (v. Cass., sez. VI, 21 settembre 1994, Di Castro, in *Giust. Pen., 1995, II, 387). *********Più in generale, si può osservare che gran parte della giurisprudenza subordina ad un **doppio e concorrente limite (oggettivo/soggettivo)di rilevanza la possibilità di invocare legittimamente lo stato di incapacità economica .
    **Sotto il profilo oggettivo, non è infatti ritenuta sufficiente la circostanza che l’obbligato versi in una situazione di difficoltà economica (come, ad esempio, la condizione di disoccupato), dovendosi altresì dimostrare la sussistenza di una vera e propria indigenza, che non consenta materialmente, in tutto o in parte, di poter garantire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto (v. App. Caltanissetta, 27 settembre 2005, D.M.G., in Giur. Merito, 2006, 1511, con nota di Pezzella; Cass, sez. VI, 25 giugno 1999, Morfeo, in Ced Cass., rv. 216826, e in Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 7).

    Sotto il profilo soggettivo, è poi generalmente richiesto il carattere involontario e incolpevole dell’indisponibilità economica: non escluderebbe il reato, dunque, non solo l’indigenza determinata da una scelta volontaria dell’obbligato (come nel caso di dimissioni dal posto di lavoro preordinate a creare un’apparente impossibilità di adempiere: v. Cass. 18 febbraio 1989, Canto, in Riv. pen., 1991, 224), ma anche quella causata da un comportamento imprudente o negligente (come nell’ipotesi del disoccupato che non si attivi per procurarsi un lavoro: Cass. 23 gennaio 1997, Parisella, in Cass. pen., 1998, 2024; o di chi non faccia valere il diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con l’esercizio di mansion******i compatibili con la sua parziale invalidità: Cass., sez. VI, 30 novembre 1995, Cangelli,, in *Giust. Pen., 1997, II, 11).*******Quanto all’accertamento in concreto dell’impossibilità di adempiere, la giurisprudenza ha fissato ulteriori e stringenti parametri.

    Per un verso, si è ritenuto (v. Cass. 13 novembre 2008, Lupo, in Ced Cass., rv. 242853, e in Foro it., Rep. 2009, voce cit., n. 6) che la reale condizione reddituale dell’obbligato non possa essere desunta dalla mera documentazione formale; specie quando sia presumibile, in base a circostanze concrete (come, ad esempio, l’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile), l’esistenza di ulteriori (pur se occulte) fonti di reddito che concorrono a formare l’effettiva capacità patrimoniale del soggetto: v. Cass., sezione VI penale, sentenza 9 aprile 2010, Burgio, inedita.Per altro verso, si è costantemente affermato che grava sull’obbligatol’onere della prova, o quantomeno l’onere di allegare tutti gli elementi ritenuti utili a dimostrare l’incapacità economica (v. Cass. 15 febbraio 2005, cit.).

    E si spiega: se qualunque eccezione di aredditualità servisse ad escludere l'obbligo di fatto si abrogherebbe la norma dal c.p.. Alla pari, non è possibile pretendere l'impossibile da nessuno...ma tale impossibilità va accertata.
    I giudici son fin troppo adusi a sentire che Tizio è nullatenente...ma circola con il mercedes.
    Per favore...queste son questioni serie e delicate...non si mettano in giro voci che non rispondono al vero...il 570 esiste eccome...e finora io non ho visto una sola assoluzione...erano tutti nullatenenti che usavano di beni, guarda caso, intestati a chi non poteva permetterseli...******


  • User Newbie

    Grazie mille tutto abbastanza chiaro!
    Mi sembra di aver capito che l'azione da attuare sarebbe tutt'altro che semplice visto che si passerebbe al penale, e se il giudice dovesse valutare (in sede penale) che la persona non è impossibilitata a versare il mantenimento pattuito quali sarebbero le conseguenze?


  • Super User

    In realtà è molto più semplice fare una denuncia che un azione civile...Le coseguenze della denuncia possono essere: scelta del patteggiamento; processo.
    Con il primo con la sentenza di patteggiamento si deve ancora fare un'azione civile; con il secondo si è condannati (se si è incensurati) al minimo pena sospesa.
    La questione vera è che se si opta per l'azione penale se, dopo la prima condanna, ancora non si adempie, si aprono le porte del carcere perchè non si può più usufruire della sospensione.
    Nella mia esperienza, dopo la prima condanna anche non definitiva, ho sempre visto le persone "ravvedersi". Avere a che fare con la procura con quel che segue non è bellissimo.


  • User Newbie

    @giurista said:

    In realtà è molto più semplice fare una denuncia che un azione civile...Le coseguenze della denuncia possono essere: scelta del patteggiamento; processo.
    Con il primo con la sentenza di patteggiamento si deve ancora fare un'azione civile; con il secondo si è condannati (se si è incensurati) al minimo pena sospesa.
    La questione vera è che se si opta per l'azione penale se, dopo la prima condanna, ancora non si adempie, si aprono le porte del carcere perchè non si può più usufruire della sospensione.
    Nella mia esperienza, dopo la prima condanna anche non definitiva, ho sempre visto le persone "ravvedersi". Avere a che fare con la procura con quel che segue non è bellissimo.

    Capisco! Grazie mille tutto molto chiaro, non è semplice reperire queste informazioni per uno che di diritto ne sa poco o nulla!
    Dopo l'ultima lettera dell'avvocato che gli è stata inviata aveva pregato di non passare ad un azione legale, speriamo si speventi abbastanza con il precetto da dover evitare di andare avanti anche se se lo meriterebbe.


  • User Newbie

    Comunque noi ci facciamo questi problemi perche non navighiamo nell oro quindi il problema piu grosso riguardande un azione penale sarebbe: e i soldi?
    Cioe noi del mantenimento ne abbiamo bisogno nn riusciremmo a stare senza riceverlo molto allungo...
    Cn questo discorso cm si mette la storia?


  • Super User

    E' lo stesso. Solo dimostrando che tuo padre ha da perdere, e molto, si può fare in modo che si "ravveda". Inoltre nel procedimento penale è possibile costituirsi parte civile...il giudice insieme alla condanna ad effetto penale statuisce anche sulle obbligazioni civili oltre al risarcimento del danno.
    Si è in presenza di qualcuno che si è spogliato di tutto per non darvi nulla...i mezzi di tutela esistono e sono istituzionali. Credo comunque che un mero precetto possa poco.


  • User Newbie

    @giurista said:

    E' lo stesso. Solo dimostrando che tuo padre ha da perdere, e molto, si può fare in modo che si "ravveda". Inoltre nel procedimento penale è possibile costituirsi parte civile...il giudice insieme alla condanna ad effetto penale statuisce anche sulle obbligazioni civili oltre al risarcimento del danno.
    Si è in presenza di qualcuno che si è spogliato di tutto per non darvi nulla...i mezzi di tutela esistono e sono istituzionali. Credo comunque che un mero precetto possa poco.

    Grazie per le chiare risposte, vedremo!


  • Super User

    Molti auguri. Per una volta mi piacerebbe sentire che l'obbligato adempia spontaneamente...


  • User Newbie

    @giurista said:

    Molti auguri. Per una volta mi piacerebbe sentire che l'obbligato adempie spontaneamente...

    Pure a me! però è il terzo mese che non sgancia niente