Uhm... complicata questa cosa.
L'art. 228 della Legge del 1975 (19 maggio 1975 n. 135) prevede:
"Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè 120 dopo la pubblicazione nella GU, cioè il 20/9/75), decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi".
Il che vuol dire, mi pare, che se non hanno fatto alcuna modifica nel termine indicato, il marito dell'esempio riportato rimane unico proprietario della casa (la casa è in regime di separazione). Quindi va divisa al 50% tra gli eredi.
Per gli acquisti successivi (al termine di due anni dopo l'entrata in vigore della legge) invece si applica il regime della comunione legale.
Meno male che non sono matrimonialista !