<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Dubbi su atto di transazione]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Salve a tutti.<br />
Ho una domanda in merito ad un atto di transazione: due eredi (nello specifico sorella e figlia) concordano un risarcimento in via stragiudiziale per la morte del congiunto.<br />
Nell'asse ereditario ci sarebbe un altro figlio (irreperibile e con il quale non si hanno e non si vogliono avere contatti) che non partecipa alla trattativa (e, per inciso, non sa nemmeno ve ne sia una in corso): nell'atto di transazione viene indicato, oltre ai due nomi e le rispettive somme, che i due eredi che hanno richiesto il risarcimento, oltre all'altro figlio, sono le uniche legittimate a pretendere le somme concordate (ma le somme sono concordate solo per la figlia e la sorella).<br />
Ovviamente con la firma dell'atto (fatta dalle due eredi che percepiscono l'indennizzo) si rinuncia ad ogni azione legale e si tiene indenne il danneggiante da azioni legali di terzi.<br />
Se un giorno l'altro figlio decide di chiedere un risarcimento per la morte del padre, chi viene chiamato a rispondergli?<br />
Con la firma di questo atto non ricadrebbe sulle due eredi l'onere di liquidare l'altro figlio?<br />
Grazie a chi mi risponderà.</p>
]]></description><link>https://connect.gt/topic/213074/dubbi-su-atto-di-transazione</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 13:37:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://connect.gt/topic/213074.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 11 Apr 2015 22:32:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Dubbi su atto di transazione on Sat, 18 Apr 2015 20:24:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">c'è un vecchio detto latino che recita: "res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest" : il terzo è estraneo agli accordi stipulati tra altre persone.</p>
]]></description><link>https://connect.gt/post/1195335</link><guid isPermaLink="true">https://connect.gt/post/1195335</guid><dc:creator><![CDATA[cesarini]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Apr 2015 20:24:02 GMT</pubDate></item></channel></rss>