<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nuova tassazione per prestazioni occasionali.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Buon giorno,<br />
sono un nuovo iscritto e con l'occasione saluto tutti gli amici.<br />
Poichè mi sto addentrando, dopo l'erogazione della pensione, in un nuovo lavoro (in verità è da anni che lo svolgevo ma alle dipendenze) e cioè amministrazione di condomini.<br />
Vi chiedo, cari amici, di fornirmi tutte le notizie possibili relative alla nuova tassazione - dopo la legge "salva Stato"- considerando che ho solo un condominio con un introito di appena 1600,00 euro/anno.<br />
Esiste ancora la vecchia normativa che se non superi i 5000 euro l'anno dovrai solo pagare la ritenuta d'acconto del 20% e non dovrai dare comunicazione all'Inps?<br />
Vi ringrazio per tutte le delucidazioni che mi vorrete fornire.</p>
]]></description><link>https://connect.gt/topic/162579/nuova-tassazione-per-prestazioni-occasionali</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 09:58:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://connect.gt/topic/162579.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:05:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nuova tassazione per prestazioni occasionali. on Tue, 13 Dec 2011 12:09:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Da quel punto di vista non è cambiato niente, ma il discorso secondo me è un altro: a me sembra davvero improbabile che l'attività di amministratore di condominio possa essere considerata una collaborazione occasionale, anche se lei percepisse un euro in tutto.</p>
]]></description><link>https://connect.gt/post/1041459</link><guid isPermaLink="true">https://connect.gt/post/1041459</guid><dc:creator><![CDATA[oej]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:09:34 GMT</pubDate></item></channel></rss>