<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Cambio di residenza con mutuo prima casa]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Salve,<br />
Sei anni fa ho acquistato nella provincia di Venezia la casa dove risiedo con un mutuo prima casa e usufruisco delle agevolazioni fiscali del caso.<br />
Adesso vorrei congiungermi con la mia compagna che lavora a Milano per convire in un appartamento in affitto.<br />
Quindi trasferire la residenza dall'attuale comune (in prov. di VE) a quello di Milano.<br />
Questa variazione anagarfica cosa comporta ?<br />
Posso mantenere lo stesso mutuo?<br />
Grazie</p>
]]></description><link>https://connect.gt/topic/123059/cambio-di-residenza-con-mutuo-prima-casa</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 23:31:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://connect.gt/topic/123059.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:13:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Cambio di residenza con mutuo prima casa on Wed, 10 Mar 2010 09:57:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Fonte Commercialista Telematico. Articolo dell'amico Danilo Sciuto</p>
<p dir="auto"><strong>Variazione della dimora per cause diverse da quelle di lavoro o ricovero permanente</strong><br />
Come già detto, il contribuente ha l?obbligo di stabilire la propria dimora nella casa acquistata con il mutuo; tuttavia, a tale regola fanno eccezione i casi in cui egli debba trasferirsi per motivi di lavoro, o per ricovero permanente, ma solo a condizione che non lochi la casa in questione.<br />
Nel caso in cui il contribuente non rispetti tale obbligo, le conseguenze sono diverse:</p>
<ul>
<li>per i mutui stipulati prima del 1993, spetta la detrazione per i mutui contratti per l?acquisto degli altri fabbricati, ma solo fino al limite massimo di  ? 2.065,83;</li>
<li>per i mutui stipulati dal 1993, si perde il diritto alla detrazione a partire dall?anno successivo a quello in cui l?immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale.<br />
Se invece il contribuente ripristina l?utilizzo ad abitazione principale potrà, a decorrere da tale momento, continuare a godere del diritto alla detrazione per gli interessi pagati successivamente.</li>
</ul>
]]></description><link>https://connect.gt/post/897198</link><guid isPermaLink="true">https://connect.gt/post/897198</guid><dc:creator><![CDATA[acconto]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:57:07 GMT</pubDate></item></channel></rss>