<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Assumere co.co.pro]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Salve a tutti, ho un quesito da porre cui richiedo risposta con fonti consultabili.<br />
Ho appena intrapreso un'attività di servizi di portierato e custodia non armata e vorrei sapere se posso arruolare personale con <a href="http://co.co.pro" rel="nofollow ugc">co.co.pro</a>.<br />
In particolare, il Ministero del Lavoro ha recentemente emanato una circolare in cui inserisce le professioni per le quali è vietato l'utilizzo del <a href="http://co.co.pro" rel="nofollow ugc">co.co.pro</a>. tra cui proprio custodi e portieri. Allo stesso tempo però ho sentito che per committenze/appalti della durata di un anno circa, quindi legate ad un progetto è comunque giustificabile l'uso della forma <a href="http://co.co.pro" rel="nofollow ugc">co.co.pro</a>.<br />
In pratica se stipulo contratti di fornitura di servizi di portineria con i miei clienti della durata di 12mesi, posso ugualmente inserire personale con <a href="http://co.co.pro" rel="nofollow ugc">co.co.pro</a>? E formalmente come posso giustificarlo?<br />
Grazie e cordiali saluti.</p>
]]></description><link>https://connect.gt/topic/109995/assumere-co-co-pro</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:30:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://connect.gt/topic/109995.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:11:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>